Come beneficiare del credito d'imposta ricerca e sviluppo

Come si usufruisce del credito d’imposta

Il credito d’imposta Ricerca Sviluppo Innovazione e Design può essere utilizzato esclusivamente in compensazione di debiti dell’impresa verso diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ecc.). La compensazione avviene tramite modello F24 in un numero massimo di tre quote annuali di pari valore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione del credito stesso. Il credito deve inoltre essere indicato nell’apposita sezione dedicata nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta nel quale i costi sono effettivamente stati sostenuti. Bisogna comunque sempre fare attenzione a due importanti aspetti:

Il credito non si può cedere Il credito d’imposta maturato e richiesto non può in alcun modo essere ceduto o trasferito nemmeno alle imprese che fanno parte di un medesimo gruppo consolidato.

Il rapporto tra il credito d’imposta e altri contributi Se avete già sottoposto il vostro progetto ad altri bandi, non potete imputare tra le spese ammissibili l’intera spesa sostenuta, ma solo la parte non finanziata da eventuali altri contributi. Difatti, la base di calcolo del credito d’imposta deve essere presa in considerazione al netto di altre sovvenzioni o eventuali contributi ricevuti a qualunque titolo per le medesime spese ammissibili.

Tra gli adempimenti da espletare per beneficiare del Credito d’Imposta in Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design vi sono la redazione di una relazione tecnica, l’ottenimento di una certificazione da parte di un revisore legale dei conti e l’invio di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Se i primi due adempimenti sono obbligatori per l’applicazione dell’incentivo, la comunicazione al MISE è facoltativa e serve esclusivamente a monitorare l’andamento, l’efficacia e la diffusione delle misure relative al credito d’imposta.

Una “struttura tipo” della relazione tecnica

Un’importante novità introdotta per questa tipologia di credito d’imposta è l’obbligo di asseverazione della relazione tecnica. Pertanto, questa deve essere redatta da un tecnico che si assuma la responsabilità (penale) che tutto il contenuto della relazione corrisponda a verità. Tale perizia deve essere redatta collaborativamente con il responsabile del progetto e controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.
Molto spesso, tuttavia, non è semplice trovare il modo giusto per raccogliere tutte le attività che si sono svolte e riportare, in maniera ordinata, la documentazione e le informazioni necessarie a dimostrare quanto si è realizzato. Vi suggeriamo, pertanto, uno schema esemplificativo di relazione tecnica, che, secondo il nostro consiglio, si dovrebbe comporre delle seguenti sezioni:

  • Sezione introduttiva in cui racchiudere un inquadramento normativo ed un’indicazione dei principi contabili nazionali ed internazionali applicati;
  • Sezione azienda contenente una presentazione dell’attività dell’impresa, la sua storia e le attività core;
  • Sezione progetti realizzati, all’interno della quale descrivere dettagliatamente le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività svolte dall’impresa;
  • Sezione calcolo beneficio fiscale, con il riepilogo dei costi agevolabili nell’esercizio fiscale in oggetto e con una tabella riepilogativa di calcolo;
  • Sezione allegati, contenente tutta la documentazione necessaria a dimostrare la veridicità e la completezza di quanto richiesto, quali per esempio i timesheet del personale impiegato nelle attività e la dichiarazione del legale rappresentante di disporre di contratti e relazioni tecniche delle attività extra-muros realizzate;

È necessario poi dotarsi, sempre che l’impresa non sia già obbligata per legge, di un revisore contabile tenuto a certificare i costi sostenuti dall’impresa per le attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design. Questi non sarà quindi responsabile delle valutazioni tecniche sull’attività svolta, ma solo dell’effettivo sostenimento delle spese conteggiate. Le spese sostenute per il corrispettivo del revisore sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo fino a 5.000€.

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