Cosa sono i "Regimi di aiuto"?

Quando si tratta di bandi e più in generale, di contributi concessi da enti pubblici, ci si imbatte spesso nei termini “aiuti di Stato” e “regime di aiuto”.

Cosa significano e perché sono importanti?

Innanzitutto, per “Aiuto di Stato” si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche, in qualsiasi forma, a favore di alcune imprese o soggetti, che quindi godono di un vantaggio economico selettivo.
Tali vantaggi rischiano di falsare la concorrenza: è infatti normale aspettarsi che un’impresa che ha ricevuto dei contributi da enti pubblici, aumenti la sua capacità di effettuare investimenti, risultando nel tempo più competitiva sul mercato rispetto a chi non ne ha beneficiato.
Per questo motivo, gli Aiuti di Stato non sono liberamente e indistintamente assegnabili a qualunque impresa, ma sono subordinati al rispetto di specifiche normative comunitarie che ne stabiliscono i limiti di accesso.
Tali normative sono emanate spesso sotto forma di Regolamenti della Commissione Europea e le regole che impongono si definiscono “Regimi di Aiuto”.
Oggi sono in vigore i seguenti regolamenti:

  1. Regime Aiuti de Minimis (Regolamento 1407/2013);
  2. Regolamento di esenzione per categoria (Regolamento 651/2014);
  3. Regime Temporary Framework (Comunicazione C 2215/2020).

 

Nella parte seguente di questo articolo, li vedremo uno per uno, cercando di capire quali sono i loro obiettivi e quindi a chi sono destinati. Faremo inoltre una breve “incursione” sul PNRR, per capire come si colloca all’interno del discorso degli Aiuti di Stato.

Regolamento 1407/2013: regime “De Minimis”

Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea contiene le indicazioni relative al “Regime de Minimis” e individua gli aiuti di minore entità (da qui il nome “de minimis”) che possono essere concessi alle imprese senza alterare l’equilibrio dei mercati e violare le norme sulla concorrenza.


Di norma, infatti, lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea. Gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE ”de minimis” fanno invece eccezione a questa regola, proprio perché si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo.
Proprio per mantenere inalterato il principio di concorrenza, tale regime di aiuti stabilisce dei massimali per ogni impresa: in effetti, se il loro utilizzo fosse illimitato, allora una moltitudine di aiuti di piccola entità risulterebbe uguale ad una grossa sovvenzione, che falserebbe la concorrenza tra imprese.
L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo, ottenuti dalla stessa impresa, non può quindi superare, nell’arco di tre anni:

  1. i 200.000 €, come regola generale (e quindi per la maggioranza delle imprese);
  2. i 100.000 €, se si tratta di impresa operante nei settori di trasporti, agricoltura, pesca e acquacoltura;
  3. i 500.000 €, se si tratta di aiuti riconosciuti a titolo di compensazione per la fornitura di Servizi di interesse economico generale (SIEG), quali ad esempio la gestione del servizio postale o la manutenzione del verde pubblico.

Ciò significa che un’impresa può ottenere un’agevolazione rientrante nel regime “de minimis” se l’importo richiesto, sommato agli aiuti già concessi nell’arco dell’ultimo triennio, non supera il massimale indicato.
È onere di ciascuno Stato vigilare sul rispetto dei massimali da parte delle imprese. Per questo, prima di concedere l’aiuto in “de Minimis”, l’amministrazione concedente può richiedere all’impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti “de Minimis” già ricevuti durante il triennio di riferimento.
L’impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base allo stesso regime e l’ente concedente dovrà verificare la disponibilità residua sul massimale individuale dell’impresa.
Attenzione alla definizione di impresa da utilizzare per il conteggio degli Aiuti ricevuti in regime De Minimis: si fa riferimento, infatti, non all’impresa come entità giuridica, ma al concetto di impresa unica secondo la definizione della Commissione Europea. Si considera quindi come impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento ritenute rilevanti – da verificare sia a monte che a valle – dell’impresa richiedente l’incentivo.

Regolamento 651/2014: regime di esenzione

Il Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 è denominato anche “Regolamento di esenzione per categoria”: individua alcuni ambiti economici di intervento come prioritari e per questo li esenta dai vincoli e dai massimali previsti dalla normativa De Minimis nella concessione di contributi pubblici.
L’obiettivo del Regolamento di esenzione è infatti permettere agli Stati Membri di concedere aiuti di importi più elevati ad una platea più ampia di beneficiari, riducendo gli oneri amministrativi nell’ottica di incanalare maggiori aiuti a sostegno della crescita economica del Sistema Europa.
Tra gli ambiti prioritari individuati dal Regolamento di esenzione si trovano:

  • aiuti a finalità regionale, quindi destinati a territori economicamente svantaggiati;
  • aiuti alle PMI, che costituiscono il tessuto imprenditoriale preponderante in Europa;
  • aiuti per la tutela dell’ambiente;
  • aiuti per la formazione;
  • aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (compresi aiuti ai poli di innovazione);
  • aiuti a sostegno dell’occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;
  • aiuti nel settore culturale e sportivo.

Il Regolamento di esenzione non è invece applicabile ad alcuni settori, come le attività di esportazione, oppure alle imprese che si trovano in situazione di difficoltà o sono destinatarie di un ordine di recupero pendente di aiuti di stato (cd. clausola “Deggendorf”).

Una regola fondamentale degli aiuti in regime di esenzione è che sono progettati per avere un effetto di incentivazione. Ciò significa che non possono essere concessi per attività o progetti già iniziati: l’aiuto serve per intraprendere nuovi progetti, non per finanziare attività che le imprese avrebbero comunque intrapreso.
Da qui deriva che la data di avvio del progetto finanziato non può essere precedente alla data della richiesta di aiuto e in alcuni casi neanche precedente alla data di concessione dello stesso.

Comunicazione 2020/C 91 I/01: regime del Temporary Framework

L’improvvisa emergenza legata all’epidemia da Covid-19 nei primi mesi del 2020 ha rappresentato una grave minaccia per il nostro sistema economico.
A questo fine, il 19 marzo 2020, è stato pubblicato il “Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current Covid-19 outbreak”, nella forma della Comunicazione (UE) C(2020) 1863, con la quale la Commissione UE definisce il perimetro di compatibilità tra aiuti di Stato e contesto pandemico.
Si tratta di un regime che incrementa, rispetto al De Minimis, l’ammontare degli Aiuti di Stato che un’impresa può ricevere nel rispetto della concorrenza.
Il regime ha una validità temporanea, con scadenza 30/06/2022, termine entro il quale se uno Stato membro adotta il Temporary Framework per una specifica misura (lo deve fare esplicitamente per ogni aiuto), le somme erogate non andranno a cumularsi con quelle computate per il regime ”de minimis”, né dovranno rispettarne i limiti, con un’estensione di fatto del limite di aiuti concedibile per ciascuna impresa (ricordiamo qui che si parla sempre di impresa unica).
Viceversa, le spese già riconosciute in regime “de minimis” devono essere considerate ai fini del raggiungimento dell’importo massimo del Temporary Framework.
I massimali previsti dal Temporary Framework, in deroga a quelli del regime “de minimis”, sono i seguenti:

  • 290.000€ per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • 345.000€ per le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
  • 2,3 milioni di € per le imprese di tutti gli altri settori.

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