Rientrano nella definizione di “ricerca e sviluppo” le spese sostenute in campo scientifico e tecnologico per tre distinte tipologie di attività:
non costituiscono attività di Ricerca e Sviluppo, e quindi non sono soggette al credito d’imposta, le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano miglioramenti.
Affinché un progetto possa essere considerato di Ricerca e Sviluppo, deve prevedere delle attività che soddisfano contemporaneamente cinque criteri fondamentali:
Per i progetti di R&D possono essere innanzitutto valorizzate le spese per il personale tecnico e ricercatori direttamente coinvolti nelle attività, sia con rapporto di lavoro autonomo, sia subordinato, che con altra tipologia di rapporto.
Inoltre, ci sono categorie di personale che consentono di considerare un costo maggiore per il calcolo del credito d’imposta. Si può infatti considerare il costo al 150% per il calcolo del credito spettante nel caso di soggetti assunti a tempo indeterminato, che abbiano meno di 35 anni e che siano al primo impiego, che abbiano concluso un dottorato di ricerca oppure una laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche. Queste comprendono lauree in scienze, matematica, ingegneria, informatica, ma anche design o tecniche dell’informazione.
Sono poi spese soggette a credito di imposta gli ammortamenti, i canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili ed ai software utilizzati nell’attività di ricerca, nel limite massimo complessivo del 30% delle spese del personale già conteggiate.
Le attività di ricerca e sviluppo possono anche essere esternalizzate, cioè affidate a soggetti esterni all’impresa. Rientrano infatti tra le spese utili al calcolo del credito gli importi dei contratti stipulati con fornitori terzi a cui sono state affidate specifiche attività di ricerca e sviluppo. Tali contratti sono chiamati extra-muros, e nel caso siano stipulati con università, enti di ricerca e startup innovative italiane, la spesa concorre a formare la base per il calcolo del credito d’imposta spettante per un importo pari al 150% del loro ammontare.
Si aggiungono all’elenco le quote di ammortamento relative all’acquisto (ma anche alla licenza d’uso) di privative industriali da parte di aziende fiscalmente residenti in Italia. E’ possibile includere qui, ad esempio, le quote di ammortamento dei costi sostenuti per l’acquisto di brevetti per invenzioni industriali o biotecnologiche, oppure il costo per lo sfruttamento di brevetti o registrazioni che appartengono ad altre imprese.
Tali costi sono ammissibili al calcolo del credito per un totale massimo di 1 milione di euro.
Infine, ancora nel limite massimo del 30% delle spese del personale del progetto di ricerca e sviluppo, si aggiungono al calcolo i costi dei servizi di consulenza inerenti alle attività di ricerca e sviluppo e le spese per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività.
Tirando le somme, sulla base di queste spese, il credito d’imposta spettante viene calcolato applicando un’aliquota del 20% al totale delle spese di ricerca e sviluppo sostenute dall’azienda per gli investimenti effettuati sino al 2022.
Il credito d’imposta maturabile su base annuale fino al 2022 non può comunque eccedere i 4 milioni di euro.
Per gli investimenti che saranno realizzati dal 2023 al 2031, invece, il tetto massimo annuale sarà di 5 milioni, ma l’aliquota applicabile si ridurrà al 10%.
Se le attività di ricerca e sviluppo dell’impresa afferiscono ad una struttura produttiva localizzata nelle regioni del mezzogiorno è prevista un’interessante maggiorazione dell’aliquota. Tali regioni sono Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria; e nello specifico, al posto del 20%, le aziende in queste regioni possono usufruire delle seguenti aliquote:
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