Quali sono i documenti richiesti per accedere ai finanziamenti?

Per quanto le procedure amministrative vengano semplificate di anno in anno, partecipare ad un bando o fare domanda per un’agevolazione pubblica implica ancora un’intensa attività burocratica, cioè la produzione dei documenti che servono, soprattutto in fase di richiesta, al controllo dei requisiti di accesso al bando. La numerosità dei documenti da produrre può far paura, soprattutto se si tratta del primo bando a cui la vostra impresa vuole partecipare, ma vi rassicuriamo subito: spesso diversi bandi richiedono le stesse informazioni e non serve quindi rifare tutto da capo ogni volta. Il consiglio è quello di tenere tutta la documentazione pronta anche per altre future candidature: in questo caso non si dovrà produrre un nuovo documento, ma semplicemente ricontrollare i dati e le dichiarazioni fornite e assicurarsi che siano sempre aggiornati. Di solito la modulistica dei bandi fornisce dei modelli da utilizzare per le specifiche dichiarazioni: in questo articolo vediamo quali sono i documenti più comunemente richiesti e che tipo di informazioni contengono.

Autocertificazione tramite DSAN

Come anticipato, per l’ammissione ad un bando di agevolazione pubblica, solitamente le imprese o le persone richiedenti devono attestare di possedere i requisiti di partecipazione al bando.
Per non dover reperire ed inviare all’ente una serie di documenti, quali atti notarili, atti di iscrizione al registro delle imprese, certificati vari, molto spesso i dati si possono autocertificare tramite una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN), la cui normativa di riferimento è il D.P.R. 445/2000.

Si tratta di una dichiarazione, redatta e sottoscritta dal soggetto interessato (chi vuole partecipare al bando), che consente di comprovare stati, qualità personali o fatti di propria conoscenza, sostituendo la normale documentazione di prova degli stessi. Ad esempio, è possibile fornire partita Iva e dati di bilancio della propria impresa, senza dover inviare visure camerali o bilanci veri e propri.
Le dichiarazioni sostitutive possono essere firmate digitalmente, oppure con l’apposizione della firma grafica (cioè a mano da chi le redige). In quest’ultimo caso, deve essere sempre allegato un documento (carta di identità, patente, passaporto) che consenta di verificare l’identità del dichiarante.
In alcuni casi non è comunque possibile produrre una dichiarazione sostitutiva e si devono obbligatoriamente esibire i documenti di prova: questo accade ad esempio per i marchi e i brevetti, di cui non si può semplicemente attestare la proprietà, ma i cui documenti di registrazione devono essere consegnati in originale.
La semplificazione procedurale introdotta grazie al DSAN non significa però meno rigore da un punto di vista sostanziale. Chi redige una DSAN deve infatti rendere dichiarazioni veritiere: se dai controlli delle autorità competenti emergesse qualche incongruenza, l’interessato è tenuto a regolarizzare o completare la dichiarazione.
La falsa dichiarazione fa decadere dai benefici eventualmente conseguiti. Ciò vuol dire che, nel caso in cui la falsa dichiarazione sia redatta per l’ammissione ad un bando pubblico relativo alla concessione di contributi, si rischia la revoca delle attribuzioni (spesso con restituzione degli interessi!).
La falsa dichiarazione può comportare inoltre conseguenze anche più gravi della revoca dei benefici, quale, ad esempio, l’applicazione di sanzioni penali.

DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva

La regolarità dei versamenti contributivi e assicurativi dell’impresa (per semplificare, il regolare pagamento degli F24 per i dipendenti) è uno dei requisiti richiesti per l’ammissione a contributi pubblici. Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è un certificato che, per le imprese con dipendenti e lavoratori autonomi, attesta tale regolarità. Viene emesso dall’INPS, dall’INAIL e dalle Casse Edili su richiesta dell’azienda e si può anche ottenere gratuitamente online sul sito dell’INPS. Per facilitare e velocizzare le procedure, molti bandi permettono la redazione di una dichiarazione sostitutiva in cui l’impresa attesta la regolarità dei versamenti previdenziali; in questo caso nella dichiarazione, ai fini dell’effettivo controllo da parte delle autorità competenti, si forniscono anche i numeri di matricola di iscrizione dell’impresa all’INPS e all’INAIL. Sarà poi l’ente istruttore a scaricare e verificare la regolarità della posizione del richiedente.

Dichiarazione antiriciclaggio per verificare il titolare effettivo di un’impresa

La normativa antiriciclaggio è un insieme di disposizioni finalizzate a combattere il fenomeno del riciclaggio di denaro, ossia il tentativo di far sembrare leciti capitali che invece arrivano da attività illegali o criminose.
Si tratta di un complesso di norme che impongono di verificare chi sia il titolare effettivo di un’impresa, ossia la persona fisica per conto della quale è realizzata l’attività dell’impresa stessa. Nel caso di società, spesso il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche che possiedono o controllano tale società. I titolari effettivi possono infatti essere più di uno, ed è fondamentale conoscere bene la distribuzione del capitale sociale per fare in modo di individuare correttamente le persone da indicare come titolari effettivi.
Nel caso di società di capitali, ad esempio, spesso le quote non sono detenute da un socio di maggioranza che, di fatto, esercita il controllo e che si può facilmente individuare come titolare effettivo. Chi sono i titolari effettivi in questo caso?
Per la legge, costituisce indicazione di proprietà diretta – da parte di una persona fisica – la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale di una impresa. Costituisce invece indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale, posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
Semplificando: è titolare effettivo chi possiede direttamente e personalmente più del 25% del capitale sociale, ma anche chi ne possiede, ad esempio, il 10% direttamente e il 15% tramite un’altra società, che lui stesso però controlla.

Immaginiamo allora che il capitale sociale dell’azienda ALPHA SRL sia posseduto dai seguenti soci, 4 persone fisiche e una giuridica (un’altra società, la BETA SRL):

Sarebbe corretto presumere che i titolari effettivi di ALPHA SRL siano solo Patrizia Turati e Natalia Bandelli, che possiedono ognuna più del 25% del capitale sociale?

Patrizia e Natalia sono senz’altro due titolari effettivi, ma bisogna andare a vedere anche la compagine sociale della BETA SRL, che detiene il 15% di ALPHA.

Vediamo subito che qui i soci sono tutte persone fisiche e nessuno raggiunge la quota di legge (25%) che fa presumere la titolarità, a parte il socio di maggioranza Dionigi Campanella. Lo stesso Dionigi Campanella, tra l’altro, che detiene personalmente anche il 10% di ALPHA SRL.

Il controllo di BETA, di fatto, porta il sig. Campanella a controllare quel 15% del capitale di ALPHA detenuto da BETA, e quindi di fatto egli detiene il 25% della società. Risultato: ALPHA SRL ha tre titolari effettivi, ossia Patrizia Turati, Natalia Bandelli e Dionigi Campanella. Qualora il capitale sociale risulti ancora più frammentato, detenuto in piccole quote da molti soggetti, e non sia possibile quindi individuare una o più persone fisiche quali titolari effettivi, la titolarità coincide allora con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società: rappresentante legale, amministratori unici, membri del consiglio di amministrazione. Ad esempio in una srl con otto soci persone fisiche, ciascuno dei quali titolare del 12,5% del capitale, dovranno essere considerati titolari effettivi gli amministratori.

Dichiarazioni ai fini antimafia

Per poter concedere contributi e sovvenzioni di importo superiore a 150.000 € l’ente pubblico erogatore deve ottenere il certificato antimafia relativo all’impresa richiedente, che attesta l’assenza di condanne per reati di stampo mafioso, associazione a delinquere e altri gravi reati delle persone che ricoprono cariche sociali. La certificazione è rilasciata dalla Prefettura competente per territorio, in seguito alla consultazione di una specifica banca dati di scala nazionale, per escludere la presenza di eventuali cause di decadenza/sospensione/divieto nei confronti di soggetti che vogliono instaurare rapporti con la pubblica amministrazione, ovvero l’esistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nella società. Nel caso di imprese costituite come società di capitali, il controllo è effettuato su soci di maggioranza, amministratori, sindaci e direttore tecnico (se presenti). Per consentire il controllo e ottenere dalla prefettura l’informativa antimafia, l’ente che eroga i contributi richiede quindi alle imprese di dichiarare i dati delle persone fisiche che ricoprono tali cariche. Ad ognuna di esse viene inoltre richiesto di fornire una dichiarazione contenente nominativi e dati dei propri familiari conviventi, perché lo stesso controllo possa essere eseguito anche nei loro confronti.

Dichiarazione contabilità separata

Può accadere che alcuni bandi, relativi al finanziamento di specifici progetti (ad esempio i bandi del FESR), possano richiedere all’impresa di tenere un regime di contabilità separata per le spese relative al progetto. Il motivo di questa richiesta da parte delle Amministrazioni è fare in modo che i costi imputabili ad un progetto finanziato con denaro pubblico possano essere subito riconoscibili come oggetto di agevolazione, anche dal punto di vista fiscale. Tenere un regime di contabilità separata significa che nei libri contabili le fatture inerenti al progetto andranno registrate in una sezione apposita, oppure tenendo registri separati. Dal momento che i registri contabili spariscono in forma fisica, per lasciare il posto a quella immateriale delle registrazioni su software gestionali e di contabilità, non si utilizzano “altri registri” ma un altro sistema di codifica, inserendo un codice differente per la registrazione dei documenti. Se la vostra impresa non ha un organo di contabilità interno, assicuratevi di avvertire il vostro consulente per rispettare questa regola fin dall’inizio del progetto! Già in fase di domanda, oppure subito dopo l’ammissione al contributo, per i bandi che operano tale richiesta servirà produrre un’apposita dichiarazione in cui l’impresa si impegna a tenere una contabilità separata per il progetto, oppure un’adeguata e diversa codificazione contabile.

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